L'Autorità per
L'Energia elettrica e il Gas |
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG)
è un’autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre
1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei
settori dell’energia elettrica e del gas.
Un’autorità indipendente è un’amministrazione pubblica che
prende le proprie decisioni in base alla legge istitutiva e
ai propri procedimenti e regolamenti dotata di un elevato
grado di autonomia nei propri giudizi e valutazioni rispetto
all’esecutivo. I poteri di regolazione settoriale fanno
riferimento alla determinazione delle tariffe, dei livelli di
qualità dei servizi e delle condizioni tecnico-economiche di
accesso e interconnessione alle reti, in servizi in cui il
mercato non sarebbe in grado di garantire l’interesse di
utenti e consumatori a causa di vincoli tecnici, legali o
altre restrizioni che limitano il normale funzionamento dei
meccanismi concorrenziali.
L’Autorità è un organo collegiale costituito dal Presidente e
da quattro membri(1). I cinque componenti l’Autorità sono
nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su
deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro delle attività produttive. Le designazioni
effettuate dal Governo sono sottoposte al parere vincolante,
espresso a maggioranza qualificata (due terzi dei
componenti), dalle Commissioni parlamentari competenti .
I componenti sono scelti fra persone dotate di alta e
riconosciuta professionalità e competenza nel settore. Gli
incarichi durano sette anni e non sono rinnovabili.
A tutela dell’indipendenza dell’Autorità è fatto esplicito
divieto ai suoi componenti di intrattenere rapporti di
consulenza o collaborazione e di avere interessi diretti o
indiretti nelle imprese operanti nei settori di competenza;
il divieto si estende anche ai quattro anni successivi alla
cessazione dell’incarico.
(1) articolo 1 comma 15 della legge 23 agosto 2004, n. 239
"Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
energia."
Anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n.
239, l'organo collegiale era costituito dal presidente e da
due membri ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della legge
istitutiva 14 novembre 1995, n. 481.
Da chi è composta?
Da quando opera?
L’Autorità è operativa dal 23 aprile 1997, data della
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento di
organizzazione e funzionamento. In tale data sono state
trasferite all’Autorità le funzioni relative alle sue
attribuzioni, fino ad allora esercitate da altre
amministrazioni pubbliche.
I componenti attualmente in carica, nominati con decreto del
Presidente della Repubblica del 27 novembre 2003, sono
Alessandro Ortis, Presidente e Tullio Maria Fanelli,
Commissario.
Precedenti Componenti del Collegio dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas (4 dicembre 1996 - 14 luglio
2004)
Quali sono i contenuti dell'autonomia?
L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio nel quadro degli indirizzi di politica generale
formulati dal Governo e dal Parlamento e tenuto conto delle
normative dell’Unione europea in materia. Il Governo indica
all’Autorità, nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, le esigenze di sviluppo dei servizi di
pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali
del Paese.
L’Autorità formula osservazioni e proposte da trasmettere al
Governo e al Parlamento, presenta annualmente al Parlamento e
al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo
stato dei servizi e sull’attività svolta.
L’Autorità disciplina autonomamente i procedimenti volti
all’adozione dei propri provvedimenti di interesse generale e
gode di autonomia organizzativa definendo i propri
regolamenti per quanto riguarda l’organizzazione interna, il
funzionamento e la contabilità.
Il finanziamento dell’Autorità è posto a carico dei soggetti
esercenti i servizi, i quali contribuiscono con un versamento
annuale in misura non superiore all’uno per mille dei ricavi
dell’ultimo esercizio.
Quali sono le sue finalità generali?
L’Autorità ha il compito di perseguire le finalità indicate
dalla legge n. 481 del 1995 con cui si vuole "garantire la
promozione della concorrenza e dell’efficienza" nei settori
dell’energia elettrica e del gas, nonché "assicurare adeguati
livelli di qualità" dei servizi.
Le finalità indicate dalla legge istituiva devono essere
perseguite assicurando "la fruibilità e la diffusione [dei
servizi] in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale,
definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato
su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi
di utenti e consumatori, ...". Il sistema tariffario deve
inoltre "armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei
soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di
carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente
delle risorse". Le pubbliche amministrazioni e le imprese
sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e
informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue
funzioni.
Quali sono le competenze dell'Autorità?
In base alla legge n. 481 del 1995 l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas nello svolgere le proprie funzioni di
regolazione e controllo ha competenze in materia di:
Tariffe
Fissazione delle tariffe base per i servizi regolati intese
come prezzi massimi al netto degli oneri fiscali e loro
aggiornamento con il metodo del price cap (ovvero "limite
massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo
pluriennale"). Il metodo del price cap pone un vincolo alla
crescita annua delle tariffe pari alla differenza fra tasso
programmato di inflazione e aumento della produttività
conseguibile dall’impresa esercente il servizio, più altri
fattori eventualmente riconosciuti in tariffa quali i
recuperi di qualità del servizio.
Qualità del servizio
Definizione delle direttive concernenti la produzione e
l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti, dei
livelli generali e specifici di qualità dei servizi e dei
meccanismi di rimborso automatico agli utenti e consumatori
in caso del loro mancato rispetto; vigilanza sul rispetto dei
livelli di qualità definiti dall’Autorità e sull’adozione
delle Carte dei servizi. I livelli di qualità possono
riguardare aspetti di natura sia contrattuale (come
tempestività di intervento e risposta a reclami), sia tecnica
(come la continuità dei servizi e la sicurezza).
Forme di mercato
Formulazione di osservazioni e proposte al Governo e al
Parlamento in merito alle forme di mercato e al recepimento e
attuazione delle direttive europee.
Concorrenza
Segnalazione all’Autorità garante della concorrenza e del
mercato della sussistenza di ipotesi di violazione delle
disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n 287, con
riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese
operanti nei settori sottoposti al proprio controllo.
Concessioni
Formulazione di osservazioni e proposte al Governo e al
Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di
concessione o di autorizzazione; trasmissione di proposte al
Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato
sugli schemi di concessione, convenzione e autorizzazione e
sul rinnovo o la modifica di quelli esistenti.
Separazione contabile e amministrativa
Emanazione di direttive per la separazione contabile e
amministrativa delle diverse fasi dei servizi dell’energia
elettrica e del gas. La separazione risponde agli obiettivi
di rendere trasparenti e omogenei i bilanci dei soggetti
giuridici operanti nei settori regolati, di consentire la
verifica dei costi delle singole prestazioni e di assicurare
la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione
svolta al fine di garantire la promozione della concorrenza e
dell’efficienza.
Verifica e controllo
Controllo delle condizioni di svolgimento dei servizi, con
poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione,
accesso e sanzione, determinando i casi di indennizzo da
parte dei soggetti esercenti nei confronti di utenti e
consumatori.
Reclami e istanze
Valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate
dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati,
imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di
erogazione dei servizi.
Risoluzione di controversie
Gestione di procedure di conciliazione e arbitrato in merito
a controversie fra utenti e soggetti esercenti.
Informazione e trasparenza
Diffusione e pubblicizzazione di conoscenze relative alle
condizioni di erogazione dei servizi al fine di garantire la
massima trasparenza, la concorrenzialità dell’offerta e la
possibilità di migliori scelte da parte degli utenti
intermedi e finali.
Come funziona l'Autorità ?
Come vengono adottate le decisioni?
Per l’emanazione dei propri provvedimenti l’Autorità si basa
sia su procedure disciplinate da propri regolamenti sia su
regolamenti emanati con decreto del Presidente della
Repubblica ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, in particolare per le procedure relative
agli interessi individuali e quelle relative alla
conciliazione e l'arbitrato.
Nel caso di adozione di atti normativi o con carattere
generale, l’Autorità apre un procedimento in cui designa un
funzionario responsabile per gli adempimenti necessari e, fra
i propri componenti, un relatore con il compito di illustrare
gli esiti dell’attività preparatoria e una proposta di
decisione. Il procedimento fissa il termine entro il quale è
possibile fare pervenire osservazioni scritte e, ove
necessario, le eventuali procedure di consultazione dei
soggetti interessati e delle formazioni associative.
Nel caso di reclami, istanze, segnalazioni o altri elementi
raccolti dagli uffici dai quali emergano gli estremi di un
possibile intervento di competenza dell’Autorità finalizzato
all’adozione di provvedimenti a carattere individuale
l’Autorità opera attenendosi ai criteri del procedimento
definiti dal DPR n° 244/01. Questi definiscono le modalità e
i termini di avvio del procedimento, lo svolgimento delle
attività istruttorie, le eventuali perizie, consulenze e
audizioni, le condizioni della chiusura del procedimento e la
deliberazione del provvedimento.
Trasparenza e consultazione nel processo decisionale
Nell’adozione dei principali provvedimenti con carattere
generale l’Autorità segue criteri di trasparenza. Viene dato
ampio spazio alla consultazione con i soggetti esercenti e le
associazioni rappresentative di interessi (associazioni dei
consumatori, associazioni ambientaliste, associazioni
sindacali delle imprese e dei lavoratori) attraverso la
diffusione di documenti e la raccolta di osservazioni scritte
eventualmente discusse nel corso di audizioni collettive e
individuali che precedono l’emanazione dei provvedimenti.
La legge istitutiva prevede la convocazione di audizioni
periodiche con le formazioni associative. Tali audizioni sono
disciplinate da uno specifico regolamento che permette alle
associazioni di portare all’attenzione dell’Autorità
questioni particolari e urgenti proponendone l’inserimento
nell’ordine del giorno.
Dove e come si reperiscono le decisioni?
In base alla legge istitutiva l’Autorità pubblica i
principali atti e provvedimenti in un Bollettino. Gli atti e
i provvedimenti con carattere generale vengono pubblicati
anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
sul sito Internet.
Come si possono contestare le decisioni dell'Autorità?
È possibile ricorrere contro le decisioni dell’Autorità
presso il Tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia. L’appello avverso le decisioni del Tribunale
Amministrativo Regionale può essere proposto al Consiglio di
Stato.
L'Autorità nel contesto internazionale
Il processo di integrazione europea e di realizzazione del
mercato unico rende decisive, anche nel caso dei mercati
dell’elettricità e del gas, le politiche sovranazionali e di
coordinamento degli organismi comunitari.
L’Autorità intrattiene relazioni bilaterali con tutti i
regolatori europei e in particolare con i regolatori dei
paesi confinanti a motivo degli aspetti regolamentari
relativi agli scambi transfrontalieri di energia. Ha inoltre
sviluppato numerose relazioni con regolatori nuovi o in via
di costituzione, soprattutto dei paesi candidati all’Unione
europea e di altri paesi dell’Europa in transizione che
intendono analizzare da vicino il modello italiano.
L’Autorità collabora infine con tutti gli organismi
internazionali interessati al tema dell’apertura dei mercati
energetici e a materie correlate alle sue attività
istituzionali.
Struttura ed organizzazione
Il personale dell'Autorità può raggiungere al massimo le 210
unità fra unità in ruolo (120 unità) e con contratto a tempo
determinato (90 unità).
Il personale dipendente in servizio anche in forza di
contratto a tempo determinato, o comandato presso l'Autorità
da altre amministrazioni, non può assumere altro impiego o
incarico, né esercitare altra attività professionale, anche
se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere
interessi diretti o indiretti nelle imprese dei settori di
competenza. Un Codice etico adottato dall'Autorità stabilisce
norme di comportamento per i suoi componenti, dirigenti e
personale.
L’Autorità ha sede in Milano e si avvale di un ufficio in
Roma.
fonte:
www.autorita.energia.it
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