FOTOVOLTAICO - Le domande più frequenti
Tratto dal sito ufficiale del GSE (Gestore dei
Servizi Elettrici) maggiori informazioni su
www.gse.it
1
Informazioni sugli impianti fotovoltaici e sui criteri
d’incentivazione in conto energia
TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA
1.1 Che cosa è un impianto fotovoltaico?
Un impianto fotovoltaico trasforma direttamente l’energia
solare in energia elettrica.
Esso è composto essenzialmente da:
moduli o pannelli fotovoltaici;
inverter, che trasforma la corrente continua generata dai
moduli in corrente alternata;
quadri elettrici e cavi di collegamento.
I moduli sono costituiti da celle in materiale
semiconduttore, il più utilizzato dei quali è il silicio
cristallino. Essi rappresentano la parte attiva del sistema
perché convertono la radiazione solare in energia elettrica.
Gli impianti fotovoltaici possono essere connessi alla rete
elettrica di distribuzione (grid-connected) o direttamente a
utenze isolate (stand-alone), tipicamente per assicurare la
disponibilità di energia elettrica in zone isolate.
Chiudi
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1.2 Quali sono i vantaggi della tecnologia fotovoltaica?
I vantaggi possono riassumersi in:
assenza di qualsiasi tipo di emissione inquinante;
risparmio di combustibili fossili;
affidabilità degli impianti poiché non esistono parti in
movimento;
costi di esercizio e manutenzione ridotti al minimo;
modularità del sistema (per aumentare la potenza
dell’impianto è sufficiente aumentare il numero dei moduli).
Peraltro è da tener presente che l’impianto fotovoltaico è
caratterizzato da un elevato costo iniziale (dovuto
essenzialmente all’elevato costo dei moduli) e da una
produzione discontinua a causa della variabilità della fonte
energetica (il sole).
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1.3 Che differenza c’è tra un impianto fotovoltaico ed un
impianto solare termico?
Entrambe le tipologie d’impianto utilizzano il sole come
fonte energetica, catturandone la radiazione attraverso
superfici captanti: mentre i moduli fotovoltaici trasformano
direttamente la radiazione solare in energia elettrica, i
pannelli solari termici utilizzano l’energia termica del sole
per riscaldare l’acqua da utilizzare per uso igienico
sanitario o per il riscaldamento degli ambienti.
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1.4 Cosa si intende per potenza nominale dell’impianto
fotovoltaico?
La potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa)
dell'impianto fotovoltaico è la potenza elettrica
dell'impianto determinata dalla somma delle singole potenze
nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun
modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto,
misurate alle condizioni standard (temperatura pari a 25 °C e
radiazione pari a 1.000 W/m²).
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1.5 Dove può essere installato un impianto fotovoltaico?
I moduli fotovoltaici possono essere collocati su qualsiasi
pertinenza di un immobile (tetto, facciata, terrazzo, ecc…) o
sul terreno. La decisione deve essere presa in base
all’esistenza sul sito d’installazione dei seguenti
requisiti:
disponibilità di spazio necessario per installare i moduli;
corretta esposizione ed inclinazione della superficie dei
moduli.
Le condizioni ottimali in l’Italia sono:
esposizione SUD (accettabile anche SUD-EST, SUD-OVEST, con
ridotta perdita di produzione);
inclinazione dei moduli compresa fra 25°(latitudini più
meridionali) e 35°(latitudini più settentrionali);
assenza di ostacoli in grado di creare ombreggiamento.
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1.6 Quanto spazio occupa un impianto fotovoltaico?
Facendo riferimento soprattutto alle piccole applicazioni
(tetti fotovoltaici) e a moduli di silicio cristallino, un
valore indicativo di occupazione di superficie è di circa 8
-10 mq per kW di potenza nominale installata.
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1.7 Quanta elettricità produce un impianto fotovoltaico?
La produzione elettrica annua di un impianto fotovoltaico
dipende da diversi fattori:
radiazione solare incidente sul sito d’installazione;
orientamento ed inclinazione della superficie dei moduli;
assenza/presenza di ombreggiamenti;
prestazioni tecniche dei componenti dell’impianto (moduli,
inverter ed altre apparecchiature).
Prendendo come riferimento un impianto da 1 kW di potenza
nominale, con orientamento ed inclinazione ottimali ed
assenza di ombreggiamento, non dotato di dispositivo di
“inseguimento” del sole, in Italia è possibile stimare le
seguenti producibilità annue massime:
regioni settentrionali 1.000 – 1.100 kWh/anno
regioni centrali 1.200 – 1.300 kWh/anno
regioni meridionali 1.400 – 1.500 kWh/anno
E’ opportuno sottolineare che il consumo annuo elettrico
medio di una famiglia italiana è pari a circa 3.000 kWh.
Sul sito http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/countries/europe/g13y_it.png
è riportata la mappa della radiazione solare annuale sul
territorio Italiano.
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1.8 Quali sono le modalità di connessione in rete
dell’impianto fotovoltaico?
Lo schema di connessione dell’impianto alla rete è definito
dal gestore di rete a cui l’impianto deve essere connesso.
E’ necessario pertanto fare riferimento alle norme tecniche
rese disponibili dal gestore di rete locale (ad es. per la
rete di ENEL Distribuzione le DK 5940 per gli impianti da
connettere alla rete in BT, le DK 5740 per gli impianti in
MT).
Inoltre è possibile consultare la norma CEI 11-20 per la
connessione in rete degli impianti di produzione collegati
alle reti BT e MT.
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1.9 Quanto costa un impianto fotovoltaico ed a quanto
ammontano i costi di manutenzione?
Valori orientativi di costo dell’impianto vanno da 7.000 €/
kWp per gli impianti di piccola taglia a poco meno di 5.000
€/kWp per impianti di grosse dimensioni.
Il costo annuo di manutenzione è abbastanza contenuto:
normalmente è stimato in circa l’1% del costo dell’impianto.
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1.10 Quanto tempo può durare un impianto fotovoltaico?
Nelle analisi tecniche ed economiche si usa fare riferimento
ad una vita utile complessiva di 20-25 anni. In particolare,
i moduli, che rappresentano i componenti economicamente più
rilevanti, hanno in generale una durata di vita garantita dai
produttori oltre i 20 anni.
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1.11 A chi va inoltrata la richiesta di connessione alla rete
di un impianto fotovoltaico?
Il soggetto responsabile che intende realizzare l’impianto
fotovoltaico inoltra al gestore di rete locale richiesta di
connessione alla rete (a seconda dell’ubicazione degli
impianti Enel Distribuzione, ACEA, AEM, AEM Torino, ecc.).
Per quanto riguarda gli impianti da collegare alla rete di
Enel Distribuzione, le informazioni per la domanda di
connessione e scambio possono essere reperite al seguente
indirizzo web:
http://www.enel.it/sportello_online/elettricita/sicurezzarisparmio/efficienza/fotovoltaico/connessione/
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1.12 Come si può valutare la produzione annua attesa di
energia elettrica?
La valutazione può essere effettuata a partire dai dati di
insolazione del territorio italiano su superficie orizzontale
riportati nella Norma UNI 10349: “Riscaldamento e
Raffrescamento degli edifici. Dati climatici”.
I suddetti dati debbono essere corretti in relazione
all’effettiva esposizione ed inclinazione del campo
fotovoltaico e trasformati in producibilità annua sulla base
del rendimento dell’impianto. Esistono specifici software che
permettono di eseguire tale calcolo.
Valori indicativi della produzione annua attesa sono
compresi, per ogni kW di potenza installata, fra 1.000 kWh
nelle regioni settentrionali e 1.500 kWh in quelle
meridionali.
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1.13 Per quali tipologia di impianti è necessario richiedere
la licenza all’Ufficio Tecnico di Finanza (UTF)?
Sono soggetti alla Denuncia di Officina Elettrica e a licenza
di esercizio UTF gli impianti fotovoltaici di potenza
superiore a 20 kW (legge 133/99).
Nel caso in cui l’impianto ricada in territori montani, sono
soggetti a tale obbligo solo gli impianti di potenza
superiore a 30 kW.
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CONTO ENERGIA
1.14 Che cosa s’intende per meccanismo d’incentivazione “in
conto energia”?
Mentre con l’espressione “incentivazione in conto capitale”
si intende l’erogazione di un contributo per l’investimento
necessario per la realizzazione di un impianto, con
l’espressione “conto energia” viene indicato un meccanismo di
incentivazione che remunera l’energia elettrica prodotta da
un impianto per un certo numero di anni.
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1.15 Chi effettua l’erogazione delle tariffe incentivanti?
L’incentivo viene erogato dal Gestore dei Servizi Elettrici –
GSE S.p.a..
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1.16 Dove è possibile consultare le tariffe incentivanti?
I valori delle tariffe incentivanti individuati dai decreti
ministeriali sono pubblicati sul sito www.gsel.it.
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1.17 Per quanti anni sono erogate le tariffe incentivanti e
cosa succede al termine del periodo di incentivazione?
L’incentivazione è erogata per venti anni. Al termine del
periodo ventennale non si interrompono i benefici derivanti
da:
scambio sul posto dell’elettricità per gli impianti di
potenza non superiore a 20 kW che abbiano optato per tale
disciplina;
remunerazione dell’elettricità consegnata alla rete per tutti
gli impianti di potenza ad eccezione di quelli di potenza
fino a 20 kW che abbiano optato per il servizio di scambio
sul posto.
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1.18 Usufruendo delle tariffe del “conto energia", in quanto
tempo si recupera il capitale investito?
In prima approssimazione si può stimare un tempo di ritorno
del capitale investito compreso tra 8 e 12 anni. Tuttavia
bisogna tener conto che esso dipende da diverse variabili
quali ad esempio: la quantità di radiazione solare
disponibile (dipendente dalla latitudine del sito
d’installazione e dall’orientamento), il costo per kW
dell’investimento (dipendente dalla taglia dell’impianto), la
valorizzazione dell’energia prodotta (valore delle tariffe
incentivanti e valore dell’energia utilizzata) e l’eventuale
riconoscimento del premio legato ad un uso efficiente
dell’energia (solo per gli impianti fotovoltaici di cui
all’art. 7 del DM 19 febbraio 2007).
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1.19 Che cosa si intende per gestore di rete locale e per
distributore locale?
Il gestore di rete locale è il soggetto a cui è affidata la
gestione della rete elettrica relativa al sito in cui sarà
installato l’impianto fotovoltaico del richiedente. Ad esso
andranno inviate le richieste relative alla connessione alla
rete dell’impianto ed all’eventuale installazione dei
contatori di misura dell’energia elettrica.
Il distributore locale è il soggetto che si occupa della
fornitura di energia elettrica ai clienti vincolati; può
coincidere con il gestore di rete nel caso abbia la proprietà
della rete di distribuzione a cui è allacciata l’utenza.
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1.20 Che differenza c’è tra mercato vincolato e mercato
libero?
Il mercato vincolato comprende tutti i clienti che possono
stipulare contratti di fornitura elettrica esclusivamente con
il distributore che esercita il servizio nell’area
territoriale in cui detto cliente è localizzato.
Diversamente, fanno parte del mercato libero i clienti che
hanno la capacità di stipulare contratti di fornitura con
qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia
che all’estero, senza dipendere dal distributore alla cui
rete elettrica sono allacciati. Dal 1° luglio 2004 è idoneo
qualsiasi cliente diverso dal cliente domestico.
Si precisa tuttavia che dal 1° luglio 2007 anche i clienti
domestici potranno accedere al mercato libero.
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1.21 Che cosa è il servizio di scambio sul posto?
Con il termine scambio sul posto (Delibera AEEG 28/06) si
intende il servizio erogato dal distributore locale
competente nell’ambito territoriale in cui è ubicato
l’impianto fotovoltaico.
Tale servizio consiste nell’operare un saldo annuo tra
l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto medesimo e
l’energia elettrica prelevata dalla rete dall’utenza connessa
a tale impianto.
È possibile avvalersi dello scambio sul posto solo se il
punto di immissione e di prelievo dell’energia elettrica
scambiata con la rete coincidono.
Possono richiedere di usufruire del servizio di scambio sul
posto i clienti del mercato vincolato e i clienti del mercato
libero che hanno la disponibilità di impianti alimentati da
fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW.
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1.22 Sono disponibili le informazioni sul numero di impianti
entrati in esercizio ammessi alle tariffe incentivanti
pervenute e sull’ammontare dei MW cumulati per le diverse
taglie di impianti fotovoltaici?
Il GSE rende nota sul proprio sito www.gsel.it, la potenza
nominale cumulata degli impianti in esercizio che hanno
ottenuto le tariffe incentivanti nell’ambito dei decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e,
separatamente, la potenza cumulata degli impianti entrati in
esercizio nell’ambito del DM 19 febbraio 2007.
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1.23 Viene effettuato un monitoraggio degli impianti
fotovoltaici ammessi al conto energia?
Sì. L’ENEA, coordinandosi con il GSE, effettua un
monitoraggio tecnologico per la caratterizzazione delle
prestazioni energetiche e delle tecnologie impiegate per gli
impianti realizzati secondo il DM 28 Luglio 2005, DM 6
febbraio 2006 e DM 19 febbraio 2007.
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1.24 L’acquisto dell’impianto fotovoltaico a mezzo locazione
finanziaria è compatibile con il conto energia?
Si.
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1.25 Può il GSE installare impianti fotovoltaici o dare
suggerimenti sulla loro progettazione, o fare studi di
fattibilità? In alternativa è possibile avere una lista di
installatori o progettisti cui rivolgersi?
Tra i compiti del GSE non rientra nessuno di quelli indicati.
Tuttavia si potrà fare riferimento alle Associazioni di
categoria o anche al sito web di ISES Italia
(www.isesitalia.it), sezione italiana della International
Solar Energy Society.
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1.26 Vengono eseguite delle verifiche sugli impianti?
Il GSE effettua verifiche sugli impianti, avvalendosi anche
della collaborazione di soggetti terzi abilitati, per
appurare la conformità delle opere ai progetti e la
veridicità dei dati trasmessi dai soggetti responsabili.
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REQUISITI SOGGETTO RESPONSABILE
1.27 Se una persona fisica è proprietaria di più immobili in
luoghi separati, può realizzare un impianto per ciascuno
degli immobili?
Si.
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1.28 Il proprietario di un immobile dato in affitto a terzi
può installare dei pannelli sul tetto dell’immobile e
richiedere un contatore per immettere energia in rete, pur
non avendo né installato, né intestato a proprio nome alcun
contatore per la fornitura di energia in quel sito?
Può farlo se la potenza dell’impianto fotovoltaico è
superiore a 20 kW, oppure, nel caso di impianto di potenza
non superiore a 20 kW, qualora non si sia optato per il
servizio di scambio sul posto.
Restano fermi, comunque, i diversi ed ulteriori rapporti tra
proprietario e conduttore, disciplinati dal relativo
contratto di locazione.
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REQUISITI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
1.29 Possono accedere all’incentivo impianti non collegati
alla rete elettrica?
No, il meccanismo del “conto energia” premia unicamente gli
impianti collegati alla rete elettrica, ivi incluse le
piccole reti isolate di cui all’art. 2, comma 17 del D.Lgs.
79/1999.
Ogni singolo impianto dovrà essere caratterizzato da un unico
punto di connessione alla rete elettrica non condiviso con
altri impianti fotovoltaici come definito nel art. 4 comma 9
del DM 19 febbraio 2007.
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1.30 E’ possibile accumulare l’energia fotovoltaica prodotta?
E’ possibile ed è particolarmente utile per gli impianti
fotovoltaici non collegati alla rete elettrica (rifugi di
montagna, ecc.), la cui produzione, si ricorda, al momento
non è ancora incentivata.
Invece, per gli impianti incentivati collegati alla rete
l’energia in eccesso rispetto ai consumi può:
essere immessa in rete e prelevata successivamente quando la
produzione è inferiore ai consumi (impianti non superiori a
20 kW che scelgono il servizio di scambio sul posto);
essere venduta al gestore di rete (impianti che scelgono
cessione in rete).
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1.31 E’ possibile realizzare un impianto di potenza che
produca in eccesso rispetto ai propri consumi?
E’ possibile, ma è bene distinguere due casi:
per impianti di potenza non superiore a 20 kW che
usufruiscono del servizio di scambio sul posto, l’energia
elettrica immessa in rete e non consumata nell’anno di
riferimento costituisce un credito, in termini di energia ma
non in termini economici, che può essere utilizzato nel corso
dei tre anni successivi a quello in cui matura. Al termine
dei tre anni successivi, l’eventuale credito residuo viene
annullato;
per impianti di potenza superiore a 20 kW e per quelli di
potenza fino a 20 kW che non accedono al servizio di scambio
sul posto, è possibile cedere in rete, vendendola, l’energia
non consumata in loco.
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1.32 E’ possibile installare un impianto fotovoltaico su un
condominio eventualmente utilizzando parti in comune?
Sì, previa autorizzazione dell’assemblea condominiale.
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1.33 E’ possibile realizzare impianti fotovoltaici con
componenti già utilizzati in altri impianti?
No, i componenti devono essere di nuova costruzione o
comunque non già impiegati in altri impianti.
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1.34 Se per un impianto fotovoltaico fosse necessario
realizzare una cabina MT/BT per la connessione in rete,
sarebbe il GSE a sopportare i costi?
La materia è regolata da Delibere dell’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas (AEEG). I costi non sono a carico del GSE.
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1.35 Cosa si intende per potenziamento dell’impianto
fotovoltaico?
Il potenziamento è l'intervento tecnologico eseguito su un
impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente
in un incremento della potenza nominale dell'impianto,
mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza
nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW.
La produzione incentivata è quella che eccede la media
aritmetica delle produzioni annue degli ultimi due anni.
Per gli interventi di potenziamento su impianti non muniti
del gruppo di misura dell’energia prodotta, la produzione
aggiuntiva è pari all’energia totale prodotta a seguito
dell’intervento di potenziamento, moltiplicata per il
rapporto tra l’incremento di potenza e la potenza totale dopo
il potenziamento.
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1.36 Cosa si intende per rifacimento dell’impianto
fotovoltaico?
E’ l’intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un
impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che
comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti
i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della
corrente continua in corrente alternata.
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MISURE ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI
1.37 Chi effettua le letture dell’energia prodotta?
Il soggetto che effettua le letture è diverso a seconda della
potenza dell’impianto.
In dettaglio, nel caso di impianti con potenza nominale:
Compresa fra 1 e 20 kW, che si avvalgano o meno del servizio
di scambio sul posto, è il gestore locale di rete che
effettua la rilevazione dell’energia elettrica prodotta,
oltre all’installazione ed alla manutenzione delle
apparecchiature di misura;
Maggiore di 20 kW, che immettono in rete tutta l’energia
elettrica prodotta, è il gestore locale di rete cui
l’impianto è connesso che effettua la rilevazione. Inoltre, i
soggetti responsabili debbono inviare, su base annuale e
riferita all’anno solare precedente, copia della
dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata
all’Ufficio Tecnico di Finanza;
Maggiore di 20 kW, che non immettono in rete tutta l’energia
elettrica prodotta, il soggetto responsabile può scegliere se
avvalersi o meno del gestore di rete cui l’impianto è
collegato per la rilevazione dell’energia prodotta. Anche in
questo caso il soggetto responsabile deve trasmettere al
soggetto attuatore, su base annuale e riferita all’anno
solare precedente, copia della dichiarazione presentata
all’Ufficio Tecnico di Finanza.
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1.38 Cosa si intende per “codice con il quale è identificato
l’impianto da parte dello stesso soggetto che effettua e
comunica le misure”?
Per tutti gli impianti fotovoltaici il soggetto responsabile
deve richiedere al gestore di rete locale della rete
elettrica il codice che intende utilizzare per la
trasmissione delle misure.
I principali gestori di rete locali hanno garantito la
disponibilità ad utilizzare il codice POD (Point of
Delivery), introdotto dalla delibera AEEG 293/05.
Si riporta di seguito un esempio di codice POD:
IT 123 E 12345678 K
costituito da:
codice paese: sigla obbligatoria ´IT´ per ITALIA
codice distributore: codice progressivo numerico di 3 cifre
che garantisce l´univocità del distributore assegnato da
Terna a ciascun distributore
codice tipologia di servizio: sigla obbligatoria ´E´ per
ENERGIA ELETTRICA
codice numerico: codice numerico (preferibilmente
progressivo) di 8 cifre che garantisce l´univocità del punto
di prelievo
chiave di controllo: opzionale.
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1.39 Come vengono comunicate le letture al GSE?
Nel caso in cui il soggetto responsabile si avvalga del
gestore di rete locale o di altro soggetto
abilitato/incaricato per il servizio di misura, sarà lo
stesso a comunicare le letture.
In caso in cui il soggetto responsabile si occupi
direttamente del servizio di misura, le letture saranno
comunicate attraverso il portale web messo a disposizione dal
GSE, accedendo con User ID e Password fornite a valle della
comunicazione di inizio lavori.
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1.40 Quando iniziano ad essere erogati gli incentivi?
Gli incentivi vengono erogati a valle della stipula della
convenzione e sono calcolati dal momento dell’entrata in
esercizio dell’impianto.
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1.41 Con quale scadenza vengono effettuati i pagamenti?
Come evidenziato in convenzione, i pagamenti vengono
effettuati con valuta ultimo giorno lavorativo del mese
successivo a quello d’invio delle misure da parte del
soggetto competente (soggetto responsabile o gestore di
rete).
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1.42 In quale modo deve essere comunicata la variazione di
coordinate bancarie?
A mezzo raccomandata . Le nuove coordinate bancarie vengono
tenute in considerazione a partire dal mese successivo a
quello di arrivo della comunicazione al GSE.
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1.43 Può essere indicato in scheda anagrafica un c/c
intestato ad un soggetto diverso da soggetto responsabile?
Il c/c deve essere intestato al soggetto responsabile.
Soltanto nel caso di cessione del credito le coordinate
bancarie devono essere quelle del cessionario.
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1.44 È possibile la cessione del credito?
Si.
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1.45 Come deve essere comunicata l’eventuale cessione del
credito?
La cessione del credito deve essere notificata al GSE a mezzo
ufficiale giudiziario.
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1.46 Quali requisiti deve avere l’atto di cessione del
credito?
La procedura prevede che l’atto di cessione dei crediti (ed
eventualmente la sua revoca) ovvero il mandato irrevocabile
all’incasso, presenti:
la firma autenticata ;
nei casi in cui il soggetto responsabile sia una persona
giuridica, l’attestazione dei poteri di firma del
sottoscrittore devono essere dimostrati attraverso
certificazione notarile o idoneo documento della Cancelleria
commerciale del Tribunale o della C.C.I.A.A. (con data del
certificato non anteriore a 90 giorni dall’atto di
significazione);
notifica al GSE a mezzo Ufficiale Giudiziario.
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1.47 Vi sono altre modalità operative per attivare la
cessione del credito?
La comunicazione di cessione del credito può avvenire
mediante una procedura semplificata nel caso in cui il
soggetto cessionario sia un primario Istituto bancario che
abbia sottoscritto con il GSE apposito accordo quadro.
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1.48 Cosa si intende per “informazioni sui pagamenti”
evidenziata nella scheda anagrafica?
Si intende la modalità con cui il soggetto responsabile
decide di ricevere le informazioni relative ai pagamenti
effettuati.
La scelta viene fatta in sede di compilazione della scheda
anagrafica e può essere:
WEB: il soggetto responsabile accedendo al portale vede i
dettagli relativi al pagamento (importo, periodo di
competenza, data valuta, coordinate bancarie)
POSTA ORDINARIA: al soggetto responsabile viene recapitato un
avviso di pagamento cartaceo che riporta tutte le
informazioni relative al pagamento.
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1.49 Viene inviata una mail di avviso di pagamento?
Al momento non viene inviata nessuna mail di avviso, sarà
prevista in futuro l’attivazione di tale procedura.
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1.50 Il gestore di rete locale può pretendere che l’impianto
resti in servizio per 20 anni? E se l’impianto dovesse essere
fermato per manutenzione straordinaria del tetto o per
demolizione dell’edificio?
Il gestore non può pretendere che l’impianto resti in
servizio per 20 anni. Poiché l’incentivazione è in conto
energia l’impianto ha diritto alla tariffa incentivante per
un massimo di 20 anni solo a fronte dell’energia
effettivamente prodotta.
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ALTRE FORME DI REMUNERAZIONE DELL’ENERGIA PRODOTTA DA
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
1.51 In aggiunta alla tariffa incentivante vi sono altri
meccanismi che remunerano l’elettricità prodotta?
Se un soggetto è titolare o ha la disponibilità di un
impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 kW, può, in
alternativa:
vendere l’energia elettrica prodotta sul mercato libero:
attraverso contratti bilaterali con grossisti o clienti
finali liberi;
attraverso la Borsa elettrica;
vendere a prezzo amministrato l’energia elettrica prodotta al
gestore di rete cui l’impianto è collegato;
usufruire del servizio di scambio sul posto, facendone
richiesta all’impresa distributrice competente sul territorio
ove l’impianto è ubicato.
Per gli impianti di potenza superiore a 20 kW, sono
disponibili solo le opzioni a. e b..
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1.52 Per impianti di potenza superiore a 20 kW, bisogna
dichiarare come autoproduttore a fine anno all’UTF solo
l’eccedenza che va in rete o la totale energia prodotta?
Nella dichiarazione di produzione di energia elettrica da
presentare all’Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) va indicata
la totale energia prodotta.
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1.53 Nel caso in cui un soggetto responsabile decida di
vendere a prezzo amministrato l’energia elettrica prodotta al
gestore di rete cui l’impianto è collegato, a quanto
ammontano le tariffe di vendita?
La cessione in rete dell’energia prodotta da impianti a fonti
rinnovabili a prezzo amministrato è regolata dalla Delibera
AEEG n° 34/2005 (http://www.autorita.energia.it/docs/05/034-05.htm).
I prezzi di cessione sono fissati mensilmente dalla società
Acquirente Unico S.p.A. che li pubblica l’ultimo giorno
feriale di ogni mese sul proprio sito internet
(http://www.acquirenteunico.it); i prezzi sono riportati
nella prima colonna del documento (indicata come “Comma 30.1
a)”) e sono relativi al mese precedente a quello della
pubblicazione.
I prezzi sono indicati per fascia oraria, ma il produttore
può optare per un prezzo unico all’atto della stipula della
convenzione con il distributore.
Per gli impianti di produzione con potenza fino a 1 MW, ai
primi due milioni di kWh annui prodotti sono garantiti i
seguenti prezzi minimi:
da 0 a 500.000 kWh annui 96,40 €/MWh;
da 501.000 a 1.000.000 kWh annui 81,20 €/MWh;
da 1.000.001 a 2.000.000 kWh annui 71,00 €/MWh.
Tali prezzi minimi, riferiti all’anno 2007, sono aggiornati
dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas su base
annuale, applicando ai valori in vigore nell’anno solare
precedente il quaranta percento (40%) del tasso di variazione
annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati rilevati dall’ISTAT.
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ASPETTI FISCALI
1.54 Il contributo è soggetto ad IVA?
No.
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1.55 Il contributo è soggetto a tassazione diretta?
Dipende dallo specifico regime fiscale di ogni soggetto
responsabile, in particolar modo dall’applicabilità ai
redditi percepiti dal soggetto responsabile e quindi anche al
contributo del regime previsto per la tassazione dei redditi
di impresa.
Si segnala comunque che si è in attesa di un pronunciamento
da parte della Amministrazione Finanziaria circa le modalità
di tassazione di tali contributi .
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2
Informazioni sul sistema di incentivazione DM 19 febbraio
2007
INFORMAZIONI GENERALI SUL NUOVO CONTO ENERGIA
2.1 Chi è il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico?
Il DM 19 febbraio 2007 definisce il soggetto responsabile
dell’esercizio dell’impianto come colui che ha diritto, nel
rispetto delle disposizioni del DM, a richiedere e ottenere
le tariffe incentivanti.
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2.2 Chi può beneficiare dell’incentivazione?
Possono beneficiare dell’incentivazione:
le persone fisiche;
le persone giuridiche;
i soggetti pubblici;
i condomini di unità abitative e/o di edifici;
che siano soggetti responsabili di impianti fotovoltaici
realizzati in conformità ai requisiti del DM 19 febbraio 2007
e che non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe
incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28
luglio 2005 e 6 febbraio 2006.
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2.3 A quale energia viene riconosciuto l’incentivo?
L’elettricità che viene remunerata con le nuove tariffe
incentivanti è quella prodotta dall’impianto, misurata da un
apposito contatore posto all’uscita del gruppo di conversione
della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso
l’eventuale trasformatore, prima che essa sia resa
disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile
e/o immessa nella rete elettrica.
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2.4 I soggetti idonei non ammessi al beneficio dell’incentivo
per esaurimento del limite di potenza annuale del DM 28
Luglio 2005 e 6 febbraio 2006 hanno priorità di accesso alle
tariffe del nuovo DM 19 febbraio 2007?
No, i soggetti responsabili idonei ma non ammessi dovranno
ripresentare richiesta secondo quanto previsto nel DM 19
febbraio 2007 senza che venga riconosciuta loro alcuna
priorità.
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2.5 Sono previsti incentivi per gli impianti entrati in
esercizio tra il 1° Ottobre 2005 e la data di entrata in
vigore della Delibera AEEG n° 90/07?
Si, sono previsti incentivi purché gli impianti siano stati
realizzati nel rispetto dei DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio
2006 e purché non beneficino o non abbiano beneficiato delle
tariffe di cui ai medesimi decreti.
I soggetti responsabili di tali impianti devono inoltrare la
richiesta di concessione della pertinente tariffa
incentivante entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della Delibera AEEG n°90/07 (13 aprile 2007) pena la
decadenza dal diritto alla tariffa incentivante. La tariffa
applicata è quella prevista dall’articolo 6 del DM 19
febbraio 2007 per gli impianti entrati in esercizio nel 2007.
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2.6 Per gli impianti fotovoltaici realizzati in silicio
amorfo da persone fisiche entrati in esercizio tra il 1°
Ottobre 2005 e la data di entrata in vigore della Delibera
AEEG n° 90/07 sono previsti incentivi?
No, poiché non sono realizzati nel rispetto dei DM 28 luglio
2005 e DM 6 febbraio 2006.
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2.7 A quanto ammontano le tariffe incentivanti per il
fotovoltaico?
Le tariffe, che rimangono costanti in termini di moneta
corrente per la durata del periodo di incentivazione pari a
20 anni, sono differenziate in base alla taglia degli
impianti ed al grado di integrazione architettonica:
Taglia di potenza dell’impianto Non integrato (€/kWh)
Parzialmente integrato (€/kWh) Integrato (€/kWh)
1 kW P 3 kW 0,40 0,44 0,49
3 kW < P 20 kW 0,38 0,42 0,46
P > 20 kW 0,36 0,40 0,44
Per tutte le taglie, i valori delle tariffe sopramenzionati
sono riferiti ad impianti entrati in esercizio nel periodo
intercorrente fra il 13 aprile 2007 (data di emanazione della
Delibera AEEG n°90/07, prevista dal DM 19 febbraio 2007)ed il
31 dicembre 2008.
Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo
intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010,
le tariffe sono decurtate del 2% per ciascuno degli anni di
calendario successivi al 2008, con arrotondamento alla terza
cifra decimale.
Le suddette tariffe sono incrementate del 5% (con
arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale) nei
seguenti casi, non cumulabili fra di loro:
impianti maggiori di 3 kW di potenza non integrati
architettonicamente, i cui soggetti responsabili impiegano
l’energia elettrica prodotta in modo tale da conseguire il
titolo di autoproduttori (ai sensi dell’art. 2, comma 2 del
D. Lgs. n. 79/99 e successive modifiche e integrazioni);
impianti i cui soggetti responsabili sono scuole pubbliche o
paritarie di qualunque ordine e grado o strutture sanitarie
pubbliche;
impianti integrati (integrazione “totale” ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera b3) del DM 19 febbraio
2007) in sostituzione di coperture in eternit o comunque
contenenti amianto realizzati in superfici esterne degli
involucri di:
edifici,
fabbricati,
strutture edilizie di destinazione agricola;
impianti i cui soggetti sono Comuni con popolazione inferiore
ai 5.000 abitanti in base all’ultimo censimento ISTAT
(incluse Municipalità e Circoscrizioni, sempre che abbiano
una loro autonomia e siano sotto i 5000 abitanti);
Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio
sul posto e che alimentano, anche parzialmente, utenze
ubicate all’interno o asservite ad unità immobiliari di
edifici (ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del D. Lgs. n.
192/05) è prevista l’applicazione di un premio aggiuntivo
abbinato ad un uso efficiente dell’energia.
Per gli anni successivi al 2010, le tariffe sono ridefinite
con appositi decreti interministeriali, in mancanza dei quali
si continueranno ad applicare le tariffe definite per gli
impianti che entrano in esercizio nel 2010.
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2.8 Quali impianti possono accedere all’incentivazione?
Possono accedere alle tariffe incentivanti, riconosciute
all’energia prodotta, gli impianti fotovoltaici di potenza
nominale uguale o maggiore di 1 kW, collegati alla rete
elettrica, entrati in esercizio in data successiva
all’emanazione della Delibera AEEG n° 90/07:
a seguito di nuova costruzione;
a seguito di rifacimento totale;
a seguito di potenziamento.
Sono ammessi alle tariffe incentivanti previste dal DM 19
febbraio 2007 anche gli impianti entrati in esercizio nel
periodo intercorrente tra il 1° Ottobre 2005 e l’entrata in
vigore della Delibera AEEG n°90/07, sempreché tali impianti:
siano stati realizzati nel rispetto delle condizioni dei DM
28 luglio 2005 DM 6 febbraio 2006;
non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe dei
predetti DM.
In tal caso, la richiesta di concessione della tariffa deve
pervenire entro 90 giorni dall’emanazione della Delibera AEEG
n° 90/07, pena la decadenza dal diritto alla richiesta
dell’incentivazione. Le tariffe applicate sono quelle
previste per l’anno 2007 dal DM 19 febbraio 2007.
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2.9 Esiste un limite massimo di potenza nominale per la
realizzazione del singolo impianto fotovoltaico?
No, è possibile realizzare impianti di qualsiasi taglia
superiore a un 1 kW.
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2.10 Quali tipologie di impianti fotovoltaici sono previste
dal DM 19 febbraio 2007?
Il DM 19 febbraio 2007 prevede le seguenti tipologie di
impianti fotovoltaici:
impianto fotovoltaico parzialmente integrato è l’impianto i
cui moduli sono posizionati su elementi di arredo urbano e
viario, superfici esterne degli involucri di edifici,
fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e
destinazione nelle tipologie elencate nella seguente tabella
(Allegato 2 del DM 19 febbraio 2007):
Tipologia specifica Descrizione
Tipologia specifica Descrizione
1 Moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze di
edifici e fabbricati. Qualora sia presente una balaustra
perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei
moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all’altezza
minima della stessa balaustra
2 Moduli fotovoltaici installati su tetti, coperture,
facciate, balaustre o parapetti di edifici e fabbricati in
modo complanare alla superficie di appoggio senza la
sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici
d’appoggio stesse
3 Moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo
urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie in
modo complanare alla superficie di appoggio senza la
sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici
d’appoggio stesse
impianto fotovoltaico con integrazione architettonica è
l’impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati in
elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli
involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di
qualsiasi funzione e destinazione secondo le tipologie
indicate nella seguente tabella (Allegato 3 del DM 19
febbraio 2007):
Tipologia specifica Descrizione
Tipologia specifica Descrizione
1 Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti,
coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli
fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità
architettonica della superficie rivestita
2 Pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di
copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai
relativi sistemi di supporto
3 Porzioni della copertura di edifici in cui i moduli
fotovoltaici sostituiscano il materiale trasparente o
semitrasparente atto a permettere l’illuminamento naturale di
uno o più vani interni
4 Barriere acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti
siano sostituiti da moduli fotovoltaici
5 Elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla
radiazione solare degli elementi riflettenti sia costituita
da moduli fotovoltaici
6 Frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti dai
moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto
7 Balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici
sostituiscano gli elementi di rivestimento e copertura
8 Finestre in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano o
integrino le superfici vetrate delle finestre stesse
9 Persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli
elementi strutturali delle persiane
10 Qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti
sulla quale i moduli fotovoltaici costituiscano rivestimento
o copertura aderente alla superficie stessa
impianto fotovoltaico non integrato è l’impianto con moduli
ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità
diverse da quanto sopra indicato, sugli elementi di arredo
urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di
edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi
funzione e destinazione.
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2.11 Quali tipologie di moduli fotovoltaici sono ammessi dal
DM 19 febbraio 2007?
I pannelli possono essere sia in silicio cristallino o in
tecnologia ibrida, purché conformi alla Norma CEI EN 61215,
sia in film sottile, purché conformi alla Norma CEI EN 61646.
L’impiego di moduli in film sottile è consentito sia per le
persone fisiche che per le persone giuridiche.
Il DM 19 febbraio 2007 prevede che i moduli siano provati e
verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove
necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
Tali laboratori dovranno essere accreditati EA (European
Accreditation Agreement) o dovranno aver stabilito con EA
accordi di mutuo riconoscimento.
Inoltre, nel caso di impianti fotovoltaici di potenza
superiore a 3 kW e realizzati secondo le tipologie di
interventi valide ai fini del riconoscimento
dell’integrazione architettonica, in deroga alle
certificazioni sopra indicate sono ammessi moduli
fotovoltaici non certificati secondo le norme CEI EN 61215
(per moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (per
moduli a film sottile) nel solo caso in cui non siano
commercialmente disponibili dei prodotti certificati che
consentano di realizzare il tipo di integrazione progettato
per lo specifico impianto. In questo caso è richiesta una
dichiarazione del costruttore che il prodotto è progettato e
realizzato per poter superare le prove richieste dalla norma
CEI EN 61215 o CEI EN 61646. La dichiarazione dovrà essere
supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio
accreditato, ottenute su moduli similari, ove disponibili,
oppure suffragata da una adeguata motivazione tecnica. Tale
laboratorio dovrà essere accreditato EA (European
Accreditation Agreement) o dovrà aver stabilito con EA
accordi di mutuo riconoscimento.
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2.12 Esiste un tetto massimo alla potenza totale (di tutti
gli impianti) che può essere incentivata?
La potenza nominale cumulativa incentivabile di tutti gli
impianti è di 1.200 MW. In aggiunta a tale potenza, hanno
diritto a richiedere la concessione delle tariffe
incentivanti e, se del caso, del premio aggiuntivo, tutti gli
impianti che entrano in esercizio entro 14 mesi dalla data,
pubblicata dal GSE, nella quale verrà raggiunto il limite dei
1.200 MW (24 mesi per i soli impianti i cui soggetti
responsabili sono soggetti pubblici).
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2.13 Viene stilata una graduatoria per stabilire una priorità
di accesso alle tariffe incentivanti?
Non è necessario stilare una graduatoria. Il GSE conteggia la
potenza nominale cumulata degli impianti fotovoltaici entrati
in esercizio, fino alla data in cui si raggiungono i 1200 MW
previsti dal DM 19 febbraio 2007, a partire dalla quale
avranno comunque diritto a richiedere la concessione delle
tariffe incentivanti (e, se del caso, del premio aggiuntivo)
tutti gli impianti che entrano in esercizio entro 14 mesi (24
mesi per soggetti responsabili che siano soggetti pubblici).
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2.14 L’incentivo in conto energia è cumulabile con altri
incentivi e/o riconoscimenti?
Le tariffe incentivanti non sono cumulabili con:
certificati verdi;
il riconoscimento o la richiesta di detrazione fiscale
(articolo 2, comma 5 della legge n. 289/02 e successive
modifiche ed integrazioni);
incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o
comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con
capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20 % del costo di
investimento per la realizzazione dell’impianto;
titoli di efficienza energetica.
Le tariffe incentivanti sono cumulabili con incentivi
pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria
in conto capitale e/ in conto interessi con capitalizzazione
anticipata, eccedenti il 20 % del costo di investimento per
la realizzazione dell’impianto esclusivamente nel caso in cui
il soggetto responsabile sia una scuola pubblica o paritaria
di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria
pubblica.
Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell’IVA
per gli impianti facenti uso di energia solare per la
produzione di calore o energia elettrica, di cui al DPR
633/1972 e al DM 29 dicembre 1999.
Si segnala che le tariffe ed i premi non sono applicabili
alla produzione elettrica di impianti fotovoltaici realizzati
per rispettare particolari obblighi di legge in materia
edilizia - previsti dal D.Lgs. n. 192/05 (prestazioni
energetiche degli edifici) e successive modifiche ed
integrazioni o dalla legge n. 296/06 (Legge finanziaria per
il 2007, articolo 1, comma 350) - entrati in esercizio dopo
la data del 31 dicembre 2010.
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2.15 Quali i tempi per la comunicazione del riconoscimento
della tariffa incentivante da parte del GSE?
Per tutti gli impianti, il GSE, verificato il rispetto delle
disposizioni del DM 19 febbraio 2007, comunica al soggetto
responsabile la tariffa riconosciuta entro 60 giorni dalla
data di ricevimento della richiesta completa di tutta la
documentazione.
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2.16 Come avviene la stipula della convenzione con il GSE per
l’erogazione degli incentivi?
A valle della valutazione della documentazione per la
richiesta di concessione dell’incentivo (o del premio
aggiuntivo), il GSE invia direttamente al soggetto
responsabile la lettera di avvio all’incentivazione o di
riconoscimento del premio per poter formalizzare la
convenzione tramite portale web.
Successivamente, il soggetto responsabile compila due copie
della convenzione (o dell’addendum alla convenzione) –
disponibile nella sezione del portale web ad accesso
controllato e personalizzato predisposto dal GSE - ne
sottoscrive una e le invia entrambe al GSE. Ricevute le
copie, il GSE trattiene la copia firmata, sottoscrive la
seconda copia e la invia al soggetto responsabile.
A conclusione della procedura di stipula, gli originali della
convenzione risultano firmati in modo disgiunto: l’originale
a firma del solo GSE rimane in possesso del soggetto
responsabile, mentre l’originale a firma del solo soggetto
responsabile rimane in possesso del GSE.
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2.17 Un soggetto responsabile ammesso al conto energia può
trasferire ad un terzo il diritto alle tariffe incentivanti?
Come si deve procedere?
Il soggetto responsabile ammesso alle tariffe incentivanti
può richiedere il trasferimento di titolarità della
convenzione stipulata con il GSE utilizzando l’apposito
modulo disponibile sul sito www.gsel.it.
In caso di decesso del soggetto responsabile titolare della
convenzione gli eredi dovranno utilizzare apposito modulo.
Il trasferimento di titolarità sarà efficace a decorrere
dalla data indicata nella comunicazione scritta di
accettazione da parte del GSE.
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PREMIO PER USO EFFICIENTE DELL’ENERGIA
2.18 In cosa consiste il premio per l’uso efficiente
dell’energia?
Il premio legato all’uso efficiente dell’energia consiste in
una maggiorazione percentuale della tariffa incentivante per
gli impianti operanti in regime di scambio sul posto e
destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate
all’interno o comunque asservite a unità immobiliari o
edifici, dove con il termine edifico si intende (articolo 2,
comma 1 del D. Lgs. 192/2005):
”…un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che
delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture
interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti
e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo
interno; la superficie esterna che delimita un edificio può
confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente
esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi
a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o
ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a
se stanti”.
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2.19 In quali casi si ha diritto a richiedere il
riconoscimento del premio aggiuntivo e come viene calcolato
tale premio?
Il diritto al premio ricorre qualora il soggetto responsabile
si doti di un attestato di certificazione energetica
dell’edificio o dell’unità immobiliare (v. D. Lgs n. 192/05)
che riporti anche l’indicazione dei possibili interventi
migliorativi delle prestazioni energetiche e, successivamente
alla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico,
effettui interventi, fra quelli indicati nella
certificazione, che conseguano - al netto dei miglioramenti
derivati dall’installazione dell’impianto fotovoltaico - una
riduzione certificata di almeno il 10% dell’indice di
prestazione energetica rispetto allo stesso indice
individuato nella certificazione energetica stessa.
L’esecuzione degli interventi ed il conseguimento della
riduzione debbono essere certificati tramite la produzione di
una nuova certificazione energetica.
In mancanza delle linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici (di cui all’articolo 6, comma 9 del
D. Lgs. n. 192/05 e successive modifiche ed integrazioni)
l’attestato di certificazione energetica è sostituito dalla
qualificazione energetica (prevista dal medesimo Decreto
Legislativo).
L’esecuzione di nuovi interventi che conseguano un’ulteriore
riduzione certificata di almeno il 10% del fabbisogno di
energia di calcolo dell’edificio o unità immobiliare rispetto
al fabbisogno medesimo prima dei nuovi interventi, rinnova il
diritto al premio.
Il premio consiste in una maggiorazione percentuale della
tariffa, pari alla metà della percentuale di riduzione
conseguita e certificata del fabbisogno di energia (con
arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale).
Il premio compete altresì, nella misura del 30% della tariffa
incentivante, agli impianti operanti in regime di scambio sul
posto che alimentano, anche parzialmente, utenze all’interno
o asservite a unità immobiliari o edifici completati
successivamente dall’entrata in vigore del DM 19 febbraio
2007 ed aventi, sulla base di idonea certificazione, un
valore limite di fabbisogno di energia annuo per metro quadro
di superficie utile inferiore di almeno il 50% rispetto a
quanto indicato nell’allegato C del D. Lgs. n. 192/05 e
successive modifiche ed integrazioni.
In tutti i casi, il premio non può mai superare il 30% della
tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in
esercizio dell’impianto.
Si segnala, infine, che gli impianti fotovoltaici entrati in
esercizio a seguito di potenziamento non possono accedere al
premio.
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2.20 Quali le tempistiche ed il periodo di riconoscimento del
premio aggiuntivo?
Il premio è riconosciuto a decorrere dell’anno solare
successivo alla data di ricevimento della domanda e viene
erogato per tutto il periodo residuo di diritto alla tariffa
incentivante.
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2.21 Cosa accade in caso di cessione congiunta dell’edificio
o unità immobiliare e dell’impianto fotovoltaico ai quali sia
stato riconosciuto il diritto al premio aggiuntivo?
La cessione congiunta comporta la cessione contestuale del
diritto alla tariffa maggiorata per il periodo di
incentivazione residuo rispetto ai 20 anni complessivi
previsti.
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INFORMAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI
CONCESSIONE TARIFFE INCENTIVANTI
2.22 Quale l’iter per accedere alle tariffe incentivanti?
L’iter generale da seguire per accedere all’incentivazione è
il seguente:
il soggetto responsabile inoltra il progetto preliminare al
gestore di rete competente e chiede la connessione alla rete;
nel caso di impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW
e non superiore a 20 kW, contestualmente alla richiesta di
connessione, il soggetto specifica se intende avvalersi o
meno del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica
prodotta;
ad impianto ultimato, il soggetto responsabile comunica la
conclusione dei lavori al gestore di rete competente;
entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio
dell’impianto, - pena la decadenza dal diritto all’incentivo
– il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la
richiesta di concessione della pertinente tariffa. Il termine
per la presentazione della richiesta è perentorio pena la non
ammissibilità alle tariffe. Per gli impianti entrati in
esercizio nel periodo intercorrente fra il 1° ottobre 2005 e
la data di entrata in vigore della Delibera AEEG n°90/07, il
termine per la presentazione della richiesta è di 90 giorni a
partire dalla data di entrata in vigore della Delibera
stessa, sempre che gli impianti siano realizzati, nei tempi
previsti.
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