Conto energia edizione - 4
- Marzo 2010 pdf La Delibera del 3 Giugno 2008
dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas propone
significative modifiche per semplificare la disciplina dello
scambio.
In allegato la delibera e l'allegato A parte integrante della
stessa.
Ecco il comunicato dell'AEEG:
Elettricità: più semplice l’energia ‘fai da te’ prodotta
con piccoli impianti
Nuove regole e procedure per lo scambio sul posto
Milano, 23 giugno 2008
In arrivo regole più semplici a sostegno della produzione di
energia elettrica nei piccoli impianti alimentati da fonti
rinnovabili o da cogenerazione (*).
E’ quanto prevede il Testo integrato dello scambio sul posto
(TISP) pubblicato dall’Autorità per l’energia con l’obiettivo
di assicurare una maggiore trasparenza ed efficacia alla
gestione del meccanismo che consente di immettere in rete
l’energia elettrica prodotta (non immediatamente
autoconsumata) e poi prelevarla per soddisfare i propri
consumi in un tempo differito. In altre parole, al termine di
ogni anno, i produttori da piccoli impianti da rinnovabili o
da cogenerazione potranno pagare esclusivamente la differenza
tra quanto dovuto per l’energia consumata e la compensazione
ottenuta per l’energia prodotta. Se il valore di mercato
dell’energia immessa in rete supera il valore di mercato
dell’energia prelevata, viene maturato un ‘credito’.
Le nuove regole, operative dal prossimo 1° gennaio 2009,
riguarderanno impianti di produzione da cogenerazione ad alto
rendimento con potenza fino a 200 kW e impianti di produzione
da fonti rinnovabili fino a 20 kW. Sarà possibile innalzare
la soglia per le rinnovabili fino a 200 kW non appena sarà
varato il necessario decreto attuativo delle misure previste
dalla legge finanziaria 2008.
La delibera n. 74/08 è disponibile sul sito dell’Autorità
www.autorita.energia.it
Le novità introdotte
Le novità più significative rispetto al meccanismo
attualmente in vigore prevedono che il servizio di scambio
sul posto venga erogato dal Gestore del sistema elettrico-GSE
(e non più dai distributori) e gestito attraverso un portale
informatico secondo modalità uniformi per tutto il sistema
nazionale.
Inoltre, l’eventuale credito, nel caso di fonti rinnovabili,
può essere utilizzato negli anni successivi senza più
incorrere nel suo annullamento trascorsi tre anni, come
invece previsto in precedenza. Per la cogenerazione, il
produttore può scegliere se utilizzare l’eventuale credito
negli anni successivi, al pari delle fonti rinnovabili,
oppure incassarlo al termine dell’anno, ottenendo un compenso
monetario.
(*) La cogenerazione è la produzione combinata di energia
elettrica ed energia termica (calore) mediante il recupero
dell’energia termica che, nella produzione tradizionale di
sola energia elettrica, verrebbe altrimenti dissipata
nell’ambiente. Si tratta, quindi, di una tecnologia che,
unificando in un solo impianto la produzione di elettricità e
di calore, sfrutta meglio l’energia primaria dei combustibili
e consente di ottenere una maggiore efficienza e anche dei
benefici ambientali (riduzione delle emissioni, a parità di
energia elettrica e termica prodotte, rispetto alla
produzione separata di elettricità e di calore).
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